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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 38

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , all' articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635 , esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato "Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 " sono versate al bilancio entrate dello Stato. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.