Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 43

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , della legge 5 luglio 1961, n. 635 , e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.