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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 3

TITOLO I Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.