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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 28

TITOLO IV Disposizioni comuni

In KraftAmtlicher Text

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere a), d) ed f), all'articolo 2, lettere a) ed e), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. Le garanzie di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 1 e alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane. Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.