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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 8

TITOLO II Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreche' detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi: a) finanziamento di esportazioni italiane o di attivita' a queste collegate; b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali; c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.