Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 35
TITOLO V Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale.
I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attivita' del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro per il tesoro. Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.