Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 37
TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie.
In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.