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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 17

TITOLO III Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri e' calcolata con le stesse modalita' che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.