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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 33

TITOLO V Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale.

In KraftAmtlicher Text

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione e' ridotta come appresso: il presidente o il vice-presidente del Comitato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante del Mediocredito centrale; un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.