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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 2

TITOLO I Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1: a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5; b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5; c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5; d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di "prezzo fisso", relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5; e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.