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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 32

TITOLO V Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale.

In KraftAmtlicher Text

Presso il Mediocredito centrale e' istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge. La dotazione del Fondo e' costituita: a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 19, dal conferimento dei 35 miliardi di lire gia' previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635 ; b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 30; c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29. In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale puo' essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo. In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo puo' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.