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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 40

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 . Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonche' dalla formalita' della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.