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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 7

TITOLO I Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante: 1) per l'insolvenza di diritto: a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata; oppure b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori; 2) per l'insolvenza di fatto: a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive; oppure b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere; oppure c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.