Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 20

TITOLO III Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

Il Mediocredito centrale puo' effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.