Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 27

TITOLO IV Disposizioni comuni

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui allo articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonche' la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.