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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 25

TITOLO IV Disposizioni comuni

In KraftAmtlicher Text

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine e' ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.