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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 6

TITOLO I Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.