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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 Art. 22

TITOLO III Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.