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IT · Legge 27 dicembre 1953, n. 968

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

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Inhalt

  1. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 1 Indennizzi e contributi per danni di guerra
  3. Art. 2 Rinvio a speciali disposizioni
  4. Art. 3 Fatto di guerra
  5. Art. 4 Beni ammessi alle provvidenze della legge
  6. Art. 5 Beni esclusi dalle provvidenze della legge
  7. Art. 6 Trasferimento dell'indennizzo e del contributo
  8. Art. 7 Denuncie del danno
  9. Art. 8 Comproprieta' per quote indivise
  10. Art. 9 Surroga nella presentazione della denuncia
  11. Art. 10 Prova della proprieta' dei Beni
  12. Art. 11 Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni
  13. Art. 12 Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse
  14. Art. 13 Decadenze
  15. Art. 14 Liquidazioni gia' effettuate
  16. Art. 15 Accertamento dei danni
  17. Art. 16 Danni ai beni d'uso domestico Liquidazione e pagamento
  18. Art. 17 Danni ad altri beni - Istruttorie
  19. Art. 18 Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento
  20. Art. 19 Commissioni provinciali per i danni di guerra
  21. Art. 20 Commissione centrale per i danni di guerra
  22. Art. 21 Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale
  23. Art. 22 Presentazione di documenti e memorie Obbligo della motivazione
  24. Art. 23 Forme della concessione
  25. Art. 24 Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo
  26. Art. 25 Base di commisurazione dell'indennizzo
  27. Art. 26 Limiti dell'indennizzo per determinati beni
  28. Art. 27 Base di commisurazione del contributo
  29. Art. 28 Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni
  30. Art. 29 Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno
  31. Art. 30 Modi e termini del ripristino
  32. Art. 31 Modalita' di pagamento
  33. Art. 32 Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo
  34. Art. 33 Impignorabilita' ed insequestrabilita' del contributo
  35. Art. 34 Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
  36. Art. 35 Pagamenti gia effettuati
  37. CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI
  38. Art. 36 Attrezzature e dotazioni di bordo
  39. Art. 37 Beni relativi ad attivita' industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale
  40. Art. 38 Beni relativi ad attivita' agricole
  41. Art. 39
  42. Art. 40
  43. Art. 41 Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti
  44. Art. 42 Contributo per la ricostruzione di abitazioni
  45. Art. 43 Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni
  46. Art. 44 Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione
  47. Art. 45 Ricostruzione di una sola unita' immobiliare di abitazione
  48. Art. 46 Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche
  49. Art. 47 Condominio per quote divise
  50. Art. 48 Danni a fabbricati non espressamente considerati
  51. Art. 49 Fabbricati gia' adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni
  52. Art. 50 Consorzi edili
  53. Art. 51 Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana e in Albania
  54. Art. 52 Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero
  55. CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
  56. Art. 53 Pertinenze delle aziende
  57. Art. 54 Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati
  58. Art. 55 Contributi per beni gia' ripristinati
  59. Art. 56 Stanziamenti in bilancio
  60. Art. 57 Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza
  61. Art. 58 Scarico parziale e finale della contabilita'
  62. Art. 59 Mutui
  63. Art. 60 Enti autorizzati alla concessione del mutuo
  64. Art. 61 Erogazione ed ammortamento del mutuo
  65. Art. 62 Saggio di interessi dei mutui
  66. Art. 63 Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante
  67. Art. 64
  68. Art. 65 Finanziamenti provvisori a sconto del contributo
  69. Art. 66 Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata
  70. Art. 67 Agevolazioni in materia di tasse imposte dirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili
  71. Art. 68 Estensione della legge sul credito fondiario
  72. Art. 69 Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte
  73. Art. 70 Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale
  74. Art. 71 Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso
  75. Art. 72 Decadenza dai benefici tributari
  76. Art. 73 Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denuncie gia' presentate ad altre Amministrazioni
  77. Art. 74 Assistenza ai sinistrati di guerra
  78. Art. 75 Abrogazione delle disposizioni precedenti