IT · Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Inhalt
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 Indennizzi e contributi per danni di guerra
- Art. 2 Rinvio a speciali disposizioni
- Art. 3 Fatto di guerra
- Art. 4 Beni ammessi alle provvidenze della legge
- Art. 5 Beni esclusi dalle provvidenze della legge
- Art. 6 Trasferimento dell'indennizzo e del contributo
- Art. 7 Denuncie del danno
- Art. 8 Comproprieta' per quote indivise
- Art. 9 Surroga nella presentazione della denuncia
- Art. 10 Prova della proprieta' dei Beni
- Art. 11 Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni
- Art. 12 Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse
- Art. 13 Decadenze
- Art. 14 Liquidazioni gia' effettuate
- Art. 15 Accertamento dei danni
- Art. 16 Danni ai beni d'uso domestico Liquidazione e pagamento
- Art. 17 Danni ad altri beni - Istruttorie
- Art. 18 Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento
- Art. 19 Commissioni provinciali per i danni di guerra
- Art. 20 Commissione centrale per i danni di guerra
- Art. 21 Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale
- Art. 22 Presentazione di documenti e memorie Obbligo della motivazione
- Art. 23 Forme della concessione
- Art. 24 Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo
- Art. 25 Base di commisurazione dell'indennizzo
- Art. 26 Limiti dell'indennizzo per determinati beni
- Art. 27 Base di commisurazione del contributo
- Art. 28 Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni
- Art. 29 Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno
- Art. 30 Modi e termini del ripristino
- Art. 31 Modalita' di pagamento
- Art. 32 Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo
- Art. 33 Impignorabilita' ed insequestrabilita' del contributo
- Art. 34 Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
- Art. 35 Pagamenti gia effettuati
- CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI
- Art. 36 Attrezzature e dotazioni di bordo
- Art. 37 Beni relativi ad attivita' industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale
- Art. 38 Beni relativi ad attivita' agricole
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41 Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti
- Art. 42 Contributo per la ricostruzione di abitazioni
- Art. 43 Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni
- Art. 44 Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione
- Art. 45 Ricostruzione di una sola unita' immobiliare di abitazione
- Art. 46 Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche
- Art. 47 Condominio per quote divise
- Art. 48 Danni a fabbricati non espressamente considerati
- Art. 49 Fabbricati gia' adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni
- Art. 50 Consorzi edili
- Art. 51 Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana e in Albania
- Art. 52 Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero
- CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
- Art. 53 Pertinenze delle aziende
- Art. 54 Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati
- Art. 55 Contributi per beni gia' ripristinati
- Art. 56 Stanziamenti in bilancio
- Art. 57 Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza
- Art. 58 Scarico parziale e finale della contabilita'
- Art. 59 Mutui
- Art. 60 Enti autorizzati alla concessione del mutuo
- Art. 61 Erogazione ed ammortamento del mutuo
- Art. 62 Saggio di interessi dei mutui
- Art. 63 Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante
- Art. 64
- Art. 65 Finanziamenti provvisori a sconto del contributo
- Art. 66 Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata
- Art. 67 Agevolazioni in materia di tasse imposte dirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili
- Art. 68 Estensione della legge sul credito fondiario
- Art. 69 Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte
- Art. 70 Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale
- Art. 71 Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso
- Art. 72 Decadenza dai benefici tributari
- Art. 73 Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denuncie gia' presentate ad altre Amministrazioni
- Art. 74 Assistenza ai sinistrati di guerra
- Art. 75 Abrogazione delle disposizioni precedenti