Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 53Pertinenze delle aziende
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purche' l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.