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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 73Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denuncie gia' presentate ad altre Amministrazioni

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro. Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.