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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 41Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

In KraftAmtlicher Text

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera, a) del n. 1 dell'art. 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sara' dovuto ai termini dell' art. 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 , sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria, famiglia, e' limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale: