Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 70Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale quando rientrino nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 121 .3 L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative corrisposte e' limitata da un decennio. Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perche' appartenenti all'esercente attivita' industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili della, imposta sui fabbricati.