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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 69Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti secondo le disposizioni della presente legge, e' esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilita'. Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni. I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono stati ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.