Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 13Decadenze
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Nessun indennizzo o contributo e' corrisposto in caso di denuncie o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Nessun indennizzo o contributo e' corrisposto in caso di denuncie o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11.