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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 16Danni ai beni d'uso domestico Liquidazione e pagamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato a mezzo dell'autorita' comunale. ((Avverso il decreto dell'intendente e' ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provveda definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge.))