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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 32Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici della Amministrazione statale competente secondo la natura del bene. Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente. Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualita' sono liquidati e pagati dall'Intendenza.