Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 32Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici della Amministrazione statale competente secondo la natura del bene. Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente. Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualita' sono liquidati e pagati dall'Intendenza.