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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 68Estensione della legge sul credito fondiario

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.