Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 5Beni esclusi dalle provvidenze della legge
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Nessun beneficio e' concesso per i danni ai seguenti beni: a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento; b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori; c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto; d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento; e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso; f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.