Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 4Beni ammessi alle provvidenze della legge
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni: a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze; b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale; c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola; d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.