Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 44Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI
Ai dei due articoli precedenti verra' considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad uso di abitazione nella misura massima del per cento del volume complessivo del fabbricato.