Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 10Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo.
2. Presso il registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge nonche' dal presente regolamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell' art. 14 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 3. Gli articoli 12, 13, 15 e 17 cosi' recitano: "Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive). - 1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. 2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. 3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36. 4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in raccomandata per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa', dei soci della societa' alle quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa, nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17". "Art. 13 (Trasferimenti di proprieta' delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni). - 1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa' per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento. 2. Nella comunicazione, devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento e' effettuato. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di azioni o quote delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2. 5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, e' subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'art. 12. 6. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonche' attraverso societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. 7. Deve essere data altresi' comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di societa' operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonche' di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato". "Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia; c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall' art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell' art. 38 della legge 14 aprile 1975 n. 103 . Tale documento e' compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell' art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblicita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. 9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall' art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990". "Art. 17 (Disposizioni sulle societa' titolari di concessione e sui trasferimenti). - 1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle societa' stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con o senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita' estera, ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle societa' estere non si applicano nei confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita' economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione a societa' concessionarie private non aventi personalita' giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea. 2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche' siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le societa' con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche. 4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 16 o dall'art. 12, comma 2, e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2. 5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di societa' concessionarie private che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o piu' del 2 per cento se trattasi di societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento del capitale della societa' concessionaria privata, la stessa societa' e' tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 2359
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 36
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 37
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 38
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 8
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 23
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 31
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 37