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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 36Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

TITOLO II Capo II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA

In KraftAmtlicher Text

1. L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo 21 della legge e' rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge.

3. L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge.

Note all'art. 36: - Per il testo dell' art. 21 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 23.