Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 36Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
TITOLO II Capo II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
1. L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo 21 della legge e' rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge.
3. L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge.
Note all'art. 36: - Per il testo dell' art. 21 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 23.