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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 17Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione

TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

In KraftAmtlicher Text

1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:

a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonche' qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all'articolo 21 della legge;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650)) ;

c) gli elenchi dei soci - previsti dall'articolo 12, comma 4, lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio - delle societa' che comunque, direttamente o indirettamente, controllano la societa' iscritta. A tal fine il legale rappresentante della societa' iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della societa', deve richiedere l'elenco dei soci alle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' o alle societa' che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.