Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 16Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge

TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11 deve essere data comunicazione scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'articolo 13 della legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge il Garante provvede con le modalita' indicate nel precedente articolo 14 ad inviare ai soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all'articolo 12 del presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

3. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge.

Note all'art. 16: - Per il testo dell' art. 13 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10. - Per il testo dell'art. 30 della legge di cui sopra vedi in nota all'art. 14. - Per il testo dell'art. 31 della citata legge vedi in nota all'art. 15. - Per il testo dell'art. 6 della normativa sopra citata vedi in nota all'art. 14.