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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive

TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e variazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo le modalita' di cui ai commi successivi.

3. Il titolare di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , deve presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione o della autorizzazione, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica che ha la titolarita' della concessione o dell'autorizzazione nonche' il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale rappresentante delle societa' di cui all'articolo 12 della legge deve richiedere, altresi', l'iscrizione dei soci indicati al comma 5 del medesimo articolo 12.

4. La domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso in cui il concessionario o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza;

b) nel caso in cui l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita in forma societaria, oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera a), l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante dei soci della societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli altri eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni;

c) nel caso in cui la societa' concessionaria o autorizzata sia costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, oltre all'elenco di cui alla precedente lettera b): 1) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali; 2) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' collegate o delle societa' che comunque controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 37 della legge, la societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali; 3) l'elenco redatto secondo il modello approvato dal Garante, delle azioni o quote di societa' controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite societa' fiduciarie o interposte persone, dalla societa' concessionaria o autorizzata;

d) copia delle intese e dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell'articolo 21 della legge, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi;

e) ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, i certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi, del titolare, se trattasi di impresa individuale, dell'amministratore e del legale rappresentante se trattasi di societa' di capitali o di societa' co- operative, di tutti i soci se trattasi di societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di societa' in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato per le societa' di cui all' articolo 2506 del codice civile . Per tutte le societa' andra' altresi' prodotto il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

5. In alternativa alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, puo' essere presentata la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi dell' articolo 10-sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni.

6. L'ufficio del Garante da' notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive.

7. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa societa' concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.

Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975 e' riportato nella nota all'art. 6. - Il testo dell' art. 12 della legge n. 223/1990 e' riportato nella nota all'art. 10. - Il testo dell'art. 21 della medesima legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali". - La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 10-sexies, cosi' come sostituito dall' art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 : "6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ". - L' art. 2506 del codice civile recita: "Art. 2506 (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costituitivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni".