Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 14Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive
TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 12 il Garante provvede ad inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'articolo 30, comma 6, della legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 30 (limitatamente ai primi sei commi) e dell' art. 6 della legge n. 223/90 e' il seguente: "Art. 30 (Disposizioni penali). - 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenita' il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione e' punito con le pene previste dal primo comma dell'art. 528 del codice penale . 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . 3. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall' art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e' determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 6. Sono puniti con le pene stabilite dall' art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e succes- sive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'art. 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'art. 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della societa' titolare di concessione ai sensi dell'art. 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci". "Art. 6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria). - 1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 2. Il Garante e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonche' tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa. 3. Il Garante dura in carica tre anni e non puo' essere confermato per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, ne' essere amministratore di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive, ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore. 4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo; se professore universitario, e' collocato in aspettativa. 5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. 6. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso. 9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti. 10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'art. 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all' art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni; b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all' art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e della concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'; c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall' art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria; d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31; e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati. 11. Sono trasferite al Garante le funzioni gia' attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . 12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto , sesto , settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . 13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 21
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 30
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 31
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 37
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 38
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 528
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 9
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 23
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 35