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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 11Organizzazione del registro

TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

In KraftAmtlicher Text

1. Il registro nazionale delle imprese radiotelevisive consta di:

a) un registro cronologico nel quale devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonche' i relativi provvedimenti adottati dall'ufficio;

b) un registro repertorio nel quale: 1) sono iscritti i concessionari e gli altri soggetti di cui all'articolo 12 commi 2 e 5 della legge; 2) e' indicato l'assetto proprietario, costantemente aggiornato, di ogni singolo soggetto; 3) sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge.

2. Tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono re- care la firma, debitamente autenticata, del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.

3. Per la scrittura e la tenuta del registro l'ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti meccanici, informatici e telematici.

Nota all'art. 11: - Per il testo degli articoli 12 , 13 , 14 , 15 e 17 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10.