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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 37Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea

TITOLO II Capo II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA

In KraftAmtlicher Text

1. I consorzi di cui all'articolo 35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 della legge a condizione che:

a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di utenza diversi;

b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati;

c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge ed operino in diversi bacini di utenza.

2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.

Note all'art. 37: - Il testo dell' art. 2602 del codice civile e' il seguente: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". - Per il testo dell' art. 21 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 16 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10.