Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 37Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea
TITOLO II Capo II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
1. I consorzi di cui all'articolo 35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 della legge a condizione che:
a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di utenza diversi;
b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati;
c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge ed operino in diversi bacini di utenza.
2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.
Note all'art. 37: - Il testo dell' art. 2602 del codice civile e' il seguente: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". - Per il testo dell' art. 21 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 16 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 21
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 2602