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Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 — Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165

Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 Art. 8

En vigueurTexte officiel

Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente art. 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari. La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.