Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 Art. 9
Si applicano ai mutui, di cui al precedente art. 3, ed agli atti e formalita' concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di materia di credito agrario, nonche' quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.