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Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 — Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165

Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 Art. 7

En vigueurTexte officiel

Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente art. 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute con le modalita' stabilite con il precedente art. 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente art. 2. Detta, quota percentuale potra', con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attivita' svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente art. 1.