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Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 — Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165

Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 Art. 4

En vigueurTexte officiel

L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti a norma del precedente art. 2, sara' versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Ciascun Istituto potra' utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avra' stipulato contratti di mutuo. Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizzera', con modalita' da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente art. 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.