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Legge 10 agosto 1950, n. 876 · Legge 10 agosto 1950, n. 876 — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale

Legge 10 agosto 1950, n. 876 Art. 4

En vigueurTexte officiel

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.