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Legge 10 agosto 1950, n. 876 · Legge 10 agosto 1950, n. 876 — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale

Legge 10 agosto 1950, n. 876 Art. 5

En vigueurTexte officiel

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.