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Legge 10 agosto 1950, n. 876 · Legge 10 agosto 1950, n. 876 — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale

Legge 10 agosto 1950, n. 876 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Alla spesa derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.