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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 9Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria

Capo II Lavori sotto la soglia comunitaria

In KraftAmtlicher Text

1. Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, e' in facolta' della stazione appaltante provvedere all'affidamento secondo le procedure previste dall'articolo 122, comma 7, del codice. A tali procedure, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice.

Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'art. 122, comma 7, del codice dei contratti, cosi' come sostituito dal n. 1) della lett. l) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , nel testo integrato dalla relativa legge di conversione: "Art. 122. (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) - (Omissis). 7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1. 8. (Omissis).". Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 , si veda nelle note all'art. 7. Si riporta il testo dell'art. 11, comma 10, del codice dei contratti: "Art. 11. (Fasi delle procedure di affidamento) - 1. (Omissis). 10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. 10-bis. (Omissis).".