Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 8Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Titolo II CONTRATTI DI LAVORI Capo I Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
1. Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato, l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operativita' delle forze.
2. Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno altresi' trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.