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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 7Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

Titolo II CONTRATTI DI LAVORI Capo I Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

In KraftAmtlicher Text

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del territorio nazionale», nonche' le disposizioni in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.

2. Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli appalti della difesa, ovvero ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 7, terzo periodo, del codice.

3. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, la consegna dei lavori o l'avvio della progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto.

Note all'art. 7: Per il testo dell' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012 , si veda nelle note all'art. 3. Si riporta il testo dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012 : "Art. 67. (Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa) - 1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unita' che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche' questi ultimi siano gia' previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti. 2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilita' di un unico responsabile del procedimento che, di norma, e' il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalita', militare e civile, della Difesa. Il personale militare puo' essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori e', altresi', possibile assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari. 3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicita', purche' compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.". Il comma 7, terzo periodo, dell'art. 196 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2006 dispone che i lavori in economia possono eseguiti a mezzo di reparti e truppe del Genio militare senza alcun limite di importo. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 3 (Principi e disciplina applicabile) - 1. (Omissis). 4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".