Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 11Certificato di regolare esecuzione
Capo II Lavori sotto la soglia comunitaria
1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di euro, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e' in facolta' della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Note all' art. 11 : Per l' art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 208 del 2011 , si veda nelle note all'art. 9.